Formazione 4.0: di cosa si tratta
Il piano nazionale denominato “Impresa 4.0” varato dal Ministero dello sviluppo economico si compone di una apposita sezione detta “Formazione 4.0” dedicata alle imprese (a prescindere dalla tipologia giuridica, dal settore economico, dal regime fiscale e dalle dimensioni aziendali) che sostengono costi per la formazione del personale interno dipendente implementando così le competenze specifiche sulle tecnologie d’interesse. Dato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuto al COVID-19, questo credito d’imposta è stato esteso per tutto il 2021 fino al 2022, in modo da agevolare e favorire la ripresa delle PMI e l’investimento nella riqualificazione delle risorse umane interne avviandole a quel processo di trasformazione e digitalizzazione auspicabile per una maggiore competitività sul mercato globale.
Cosa si intende per formazione: ambiti di applicazione
Per “Formazione 4.0” si intendono tutte quelle attività formative come corsi aziendali, pattuiti attraverso contratti collettivi o territoriali, che riguardino vendita e marketing (analisi dati ecc.), informatica e digitalizzazione (cyber security, cloud, integrazione digitale dei processi ecc.), tecnologie di produzione (prototipazione, manifattura additiva ecc.). Sono escluse invece le attività obbligatorie per legge o che sono necessarie per uniformarsi agli standard ordinari di sicurezza. Non partecipano al piano coloro che svolgono lavoro autonomo. I corsi aziendali aderiscono anche se effettuati in modalità formazione a distanza utilizzando apposite piattaforme o software online.
A cosa serve: come accedere a benefici e vantaggi
Come da estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2021, il beneficio che l’azienda che aderisce può trarre da questa disposizione è il riconoscimento di un incentivo pari al 50% dei costi del personale (cumulabile con le altre misure del piano), fino ad un massimo di 300.000,00 Euro fruibili. L’accesso alle agevolazioni è automatico con l’indicazione della specifica spesa in fase di redazione del bilancio: è utilizzabile solo in compensazione (presentando all’Agenzia delle Entrate i modelli F24 con l’indicazione dello specifico codice) a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti questi oneri. L’incentivo è aumentato fino al 60% nel caso in cui la formazione riguardi categorie di lavoratori svantaggiati. Accedono agli stessi vantaggi anche le aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale qualora risultino inquadrabili nell’ambito di un unico progetto formativo.
Quali costi sono coperti
Nel dettaglio rilevano gli oneri per le consulenze e i formatori nell’ambito del progetto di formazione, le spese di viaggio e per attrezzature e/o laboratori necessari all’espletamento dell’attività (di cui potrà essere ammortizzata solo la quota destinata esclusivamente a tal fine). I costi dovranno essere certificati per poter avere accesso alle agevolazioni; per le aziende non obbligate alla revisione legale dei conti da parte dell’organo preposto, potrà provvedere un revisore esterno oppure una società iscritta nella sezione apposita del registro. Nelle spese coperte, rientrano anche le retribuzioni dei dipendenti al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali nonché i ratei del TFR maturati in relazione alle ore di formazione svolte nel periodo di imposta soggetto ad agevolazione.
Chi può fornire il servizio
La formazione soprattutto nel contesto della “Industria 4.0” può essere erogata da soggetti accreditati presso gli enti territoriali in cui ha sede legale o operativa l’impresa oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla normativa europea di riferimento, Università (sia pubbliche che private), ma anche altro personale dipendente con specifiche competenze.
Alcune precisazioni
Per non incorrere in sanzioni o equivoci che comportino l’esclusione dai benefici suddetti è consigliabile che siano dimostrabili in modo trasparente e facilmente reperibili tutti gli aspetti del progetto di “Formazione 4.0”, dal piano stesso ai soggetti eroganti e partecipanti al servizio, registri nominativi con l’indicazione delle ore effettivamente svolte da ciascun lavoratore, i documenti contabili ecc.
Sono inoltre escluse dalla “Formazione 4.0” le imprese in stato di liquidazione, fallimento altra procedura concorsuale così come quelle destinatarie di sanzioni interdittive e che non abbiano una posizione regolare rispetto agli adempimenti previdenziali e assistenziali.
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