La prima normativa di riferimento è l’articolo 172 del Codice della Strada, che prevede l’obbligo dell’uso del seggiolino omologato e adeguato al peso per bambini fino ai 150 centimetri d’altezza. Chi non rispetta le norme relative al trasporto dei bambini sul seggiolino rischia una multa che va dagli 80 ai 323 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva, entro due anni, verrà sospesa la patente per un periodo tra 15 giorni e 2 mesi.
I genitori hanno la possibilità di scegliere i seggiolini per i propri bambini sulla base di due normative europee di omologazione. Si tratta della UN ECE R44 e la più recente UN ECE R129 (i-Size) e loro successive revisioni.
Le principali differenze tra le due norme sono:
- La classificazione per peso del bambino nel caso della R44 e per altezza del bambino nel caso della R129.
- L’obbligo di trasporto in senso contrario di marcia fissato a 9 kg per la R44 e a 15 mesi per la R129
- La valutazione anche dell’impatto laterale oltre a quello frontale nei crash test per la R129.
Pietro Vergani di TÜV Italia, uno dei più grandi enti certificatori al mondo, ha dichiarato a Corriere Motori: “I test previsti dal nuovo regolamento UN ECE R129 sono più stringenti e garantiscono una protezione più completa assicurando un miglior ancoraggio del seggiolino e una maggiore protezione in caso di incidente.”
Tra le ultime normative emanate, evidenziamo la Legge n. 117 del 2018, in vigore dal 7 novembre 2019, che pone l’obbligo di installare sui seggiolini auto per bambini degli specifici dispositivi di allarme allo scopo di prevenire l’abbandono dei bambini in auto di età inferiore a quattro anni, dovuto spesso al fenomeno della cosiddetta amnesia dissociativa. Su questo sito, una lista dei migliori modelli disponibili al momento sul mercato.
Analizziamo quali possono essere i requisiti dei dispositivi anti-abbandono:
- integrati direttamente nel sediolino per bambini;
- una dotazione di base o un accessorio integrato dell’auto, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
- indipendenti sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Devono inoltre:
1) segnalare l’abbandono di un bambino di eta’ inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale e’ trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di allarmi visivi, acustici e/o tattili (vibrazioni) , percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
2) essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
3) dare un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione;
4) prevedere il collegamento con il sistema di comunicazione con telefoni cellulari (messaggi o chiamate);
5) se alimentati da batteria, i dispositivi devono essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
6) essere conformi alle norme UE sulla sicurezza dei prodotti e avere la marcatura CE;
7) essere compatibili con gli attacchi delle cinture e del seggiolino e con eventuali altre parti del veicolo, senza alterarne le caratteristiche di omologazione;
Coloro che non sono provvisti del dispositivo rischiano una multa dagli 83 ai 333 euro con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se poi vengono commesse due infrazioni in 2 anni, la patente sarà sospesa da 15 giorni a due mesi.
Ci auguriamo che queste nuove normative unitamente ai dispositivi analizzati, possano aiutare a prevenire l’abbandono di bambini e i rischi derivanti dall’amnesia dissociativa, che causa la mancanza di attenzione e l’abbandono involontario dei bambini in auto, con conseguenze gravissime, testimoniate purtroppo dai tanti e recenti fatti di cronaca.
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